lunedì 16 ottobre 2023

 SCOMMESSA DI PACE. La Giudice, dopo avere attentamente riflettuto sulla situazione in atto pensò di stilare un documento sulla crisi della costituzione materiale dovuta al fallimento della commissione Bozzi (1984) che aveva istituito una commissione parlamentare bicamerale incaricata di proporre riforme di innovazione costituzionale. C'è sempre nel dibattito parlamentare una mancata individuazione di punti di incontro fra le forze governative specie nella riforma elettorale dove si delinea un premio di maggioranza alla coalizione vincente; e dove si era proposto in passato la trasformazione del Senato in camera delle regioni che prevedeva, fra l'altro, un meccanismo uniformale di tipo secco per il superamento del proporzionalismo e ciò significava una modifica procedurale per modo da rendere più forte il governo in carica. Si era proposto anche con sentenza n. 47/1991 l'inammissibilità di referendum relativi al senato ed ai comun, ammettendo però quello relativo alla camera in tema di preferenza, destinato a ridurre ad una sola possibile scelta fra candidati nella lista votata, per modo tale da impedire accordi di cordata e a contenere la pratica del voto di scambio. Successivamente i lavori di commissione per le riforme alternano sessioni plenarie e sedute istruttorie dei 4 comitati istituzionali in relazione alle singole materie trattate: forma di stato, forma di governo, parlamento e fonti normative e soprattutto sistema di garanzie. Per il superamento del bicameralismo perfetto ci si confronta sul trasformare il Senato in camera di rappresentanza delle altre autonomie per un Senato così detto federale con rappresentanza mista - parte eletta a suffragio universale e diretto, parte di emanazione delle autonomie - o interamente elettiva a suffragio universale. Sul rapporto governo-parlamento e sul tema delle fonti, la comune concezione, di prevedere il circuito fiduciario governo-parlamento incaricato in una sola camera politica, spesso si dissolve nella definizione e ripartizione legislativa che divengono più spesso bicamerali piuttosto che monocamerali. L'organizzazione costituzionale dei poteri, specie nella funzione critica delle risorse delle autonomie (natura ed ampiezza dell'autonomia regionale, previsioni di autonomie differenti a NOVITA'?? GEOMETRIA VARIABILE per federalismo fiscale e soprattutto solidale delle zone a rischio specie nell'ambito competitivo delle città metropolitane da prendere come modelli) è oggetto di faticose mediazioni, nelle quali gli innovatori si dispongono a trovare passaggi di causali di deboli e forti in relazione o meno di scioglimento in capo al premier nell'ipotesi di dissoluzione maggioritaria espressa dal corpo elettorale con forme che volgano al semipresidenzialismo. Si propone per sistema di garanzie l'unicità delle giurisdizioni ordinaria ed amministrativa, soppressione della funzione giurisdizionale del consiglio di stato e della corte dei conti, conservazione di una giurisdizione speciale tributaria nelle maggiori metropoli. Sulla composizione del cosniglio superiore della magistratura, con spinte di maggiore laicizzazione ovvero presenza di membri non espressi dai magistrati, sulla separazione delle carriere dei giudici da quelle di pubblici ministeri, sulla necessitò di introduzione di disposizioni di giusto processo, sulla restituzione della funzione repressiva penale ai fatti rilevanti di grave allarme sociale e quindi il così detto "panpenalismo", sulla riserva di codice, ovvero sulla previsione costituzionale di introduzione di nuove fattispecie preesistenti a livello delle cause solo in una unitaria codificazione, sulla nuova regolamentazione della responsabilità disciplinare dei magistrati. Si delinea un progetto che definisce di primo acchito il nuovo ordinamento della Repubblica diviso in 8 titoli. 1) SOGGETTI COSTITUTIVI come regioni, province e comuni che andranno a fare parte del Senato nei suoi lavori di riforma; 2) PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA in semipresidenzialismo cioè scelto anche dalle rappresentanze autonome; 3) DISCIPLINA 1° SEZIONE dei circuiti governativi per fiducia con un unica assemblea politica cioè a camere riunite; 4) PUBBLICA AMMINISTRAZIONE ruolo e sistema di garanzie ed organi ausiliari: il consiglio di stato la corte dei conti, l'avvocatura dello stato. 5) REGOLAZIONI PARLAMENTARI per bicameralismo ineguale e differenziato (sezione I°) ed il processo di formazione delle leggi, caratterizzato da leggi approvate da 1 sola camera ed invece leggi approvate da 2 camere facendone la distinzione in importanza socio-politica. 6) PARTECIPAZIONE EUROPEA per integrazione prevista di cessione di sovranità legislativa. 7) GARANZIE COSTITUZIONALI su cui si riflette per un ordinamento di ispirazione federale in virtù dell'assegnazione congiunta, in materie specifiche e separate, della potestà legislativa per cui si modifica l'art. 117 della costituzione. 8) MAGISTRATURA con presidente della Repubblica con poteri di indirizzo politico e funzione di raccordo e riserva e riferimento della sovranità popolare. Si delinea quindi una accentuazione ed un ampliamento dovuto al sistema federale proposto specie negli spazi fondativi delle autonomie delle pubbliche amministrazioni e territoriali investendo nelle domande di garanzia di giustizia dei cittadini. Questo era il percorso per attuare anche a livello internazionale un possibile modello di governo di pace. 

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