domenica 15 ottobre 2023

 SCOMMESSA DI PACE. Nel suo diario una Giudice scriveva: "La guerra è un procedimento di fatto violento che nessuno riesce ad accettare, perchè si provocano mutamenti radicali nel sistema giuridico internazionale di pace. La prima conseguenza della guerra, infatti, è la sostituzione nei rapporti tra belligeranti del diritto internazionale bellico al diritto internazionale di pace vigente; cosicchè le attività belliche divengono atti illeciti, attività quindi regolate da precise norme giuridiche. La molteplicità delle teorie sul concetto di guerra ha dato origine a diverse classificazioni che però conducono sempre a risultati di distruzione sia che la guerra sia giusta o ingiusta, offensiva o difensiva. Guardare poi alla consuetudine del diritto internazionale bellico non è sempre possibile in quanto spesso, purtroppo, i trattati internazionali sono stati disattesi anche nella clausola si omnes (se tutti) in base alla quale i trattati sono applicabili a condizione che tutti gli stati belligeranti vi abbiano aderito. Il comitato internazionale della CRI pare essere la nostra speranza perchè ha già promosso in passato 4 convenzioni internazionali collettive firmate a Ginevra specie quella del miglioramento della sorte dei feriti e dei malati nelle forze armate in campagna, quella per il miglioramento della sorte dei feriti e malati e dei naufraghi delle forze armate sul mare, quella relativa al trattamento dei prigionieri di guerra ed infine quella relativa alla protezione dei civili in tempo di guerra. Le 4 convenzioni si possono applicare anche a stati che aderiscono agli accordi presi pur non essendo implicati in conflitti di guerra. E' stata poi stilata una convenzione dell'Aia per la protezione dei beni culturali in tempo di guerra che aveva 2 protocolli addizionali: la convenzione di New York del 1981 sulla proibizione delle armi che provocano sofferenze eccessive; e 2 protocolli di Ginevra per divieto di impiego di armi laser accecanti e di impiego di mine; la convenzione di Parigi, poi, sull'interdizione delle armi chimiche su cui ha la vigilanza una organizzazione che ha sede all'Aia per il rispetto degli impegni presi tra i contraenti le convenzioni. Da noi è il Presidente della Repubblica che delibera lo stato di guerra ad opera delle camere per assemblee rappresentative che hanno la scelta di tale gravità rispettando comunque i principi stabiliti dalla costituzione al riguardo e cioè senza per questo che la dichiarazione dello stato di guerra si palesasse come uno strumento di offesa alla libertà di altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali. Io non ci voglio nemmeno pensare a tale possibilità - scriveva la Giudice - perchè la dichiarazione dello stato di guerra prescinde totalmente da qualsiasi atto formale e perciò Mi chiedo se invece non sia meglio fino che si può tentare appellativi di spedizioni di pace o operazioni di polizia militare internazionale con l'intento dichiarato di evitare le operazioni previste dall'art. 78 della costituzione. Nel nostro secolo pare si stiano attuando profondi mutamenti della nozione di libertà. Da un lato si pongono le costituzioni dei paesi del blocco sovietico e di quelli che in altri continenti si ispirano ai medesimi principi, in parte sopravvissute al crollo dei sistemi europei del socialismo così detto reale, secondo le quali i diritti di libertà non sono mai del tutto assoluti, ma possono subire restrizioni quando pregiudicano i principi fondamentali della società fondata sul collettivismo. Dall'altro lato, nelle società di democrazia occidentale le libertà enunciate si accrescono via, via di garanzie per evitare che restino mera affermazione di principio e che la libertà dell'uno diventi privilegio di fronte a situazioni di diseguaglianza di fatto. La trasformazione dei diritti di libertà avviene secondo me in una duplice direzione: a) la stessa costituzione che fornisce le regole relative all'esercizio della libertà limita al massimo il rinvio alla legge ordinaria; b) la costituzione prevede, accanto alle libertà civili, altre libertà a contenuto economico fondamentale specie a livello degli equilibri sociali. Entrambe le linee di tendenza sono presenti nella costituzione italiana, nella quale, accanto ai tradizionali diritti di libertà , se ne pongono alcuni di nuovo tipo, quali la libertà di organizzazione sindacale, di sciopero, di lavoro autonomo, di organizzazione politica, quelli attinenti alle minoranze etniche e linguistiche, all'accesso di tutti i gradi di istruzione, alla salute, all'autorganizzazione economica e all'emancipazione della donna e alla costituzione di cooperative e al volontariato. Una disposizione in tema di eguaglianza specie nelle pari opportunità, ne accresce il significato abbinato ad un contenuto formale di eguaglianza davanti alla legge per contenuto sostanziale, e cioè imponendo agli organi pubblici il motivo di eliminare gli ostacoli di ordine economico e giuridico, che limitano la libertà e l'eguaglianza, impedendo così il pieno sviluppo della personalità umana e non consentendo la partecipazione effettiva e piena dei lavoratori all'organizzazione socio-politico-economica del paese." La Giudice rifletteva sul da farsi e decise di stilare a tale proposito un memoriale da porre come contributo culturale agli atti. 

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