All'Istituto Alberto Marvelli PROPOSTA IN BOZZA. MODULI COGNITIVI NEL PERCORSO TEOLOGICO DELLE VIRTU' - Benedetta, era una giurista che voleva portare in auge, uno studio avveniristico sulle ANALOGIE cioè particolari somiglianze fra la Fede intesa come forma di conoscenza che non può essere garantita da alcuna enunciazione o dimostrazione, ma solo da testimonianze e l'espressione dell'attività degli interpreti giuridici che danno una regolamentazione giuridica a casi non regolati da norme, applicando ad essi una norma giuridica che regola un altro caso ritenuto l'interprete SIMILE al primo, avendo con esso in comune aspetti rilevanti. La Fede giuridica, riguarda la specifica sensibilità e criterio con cui si affronta una credenza prevalentemente di principi o verità religiose, ma all'interno del formalismo giuridico, riguarda la tecnica con la quale i giuristi, ma non solo loro, scelgono le ragioni pratiche mediante le quali giustificare alcune scelte d'azione. Si tratta di creare una macchina di enunciati interpretativi a livello del migliore significato normativo applicabile alla realtà delle azioni e situazioni. Perciò se per esempio caro Manzelli Paolo all'interno delle controversie di previdenza ed assistenza, dei condoni fiscali e previdenziali, delle controversie su comunioni ereditarie, dei concordati fallimentari e preventivi, dei condoni edilizi e dei conflitti di lavoro si decidesse che si faccia un patto preventivo per coordinamento da parte di un avvocato in ARBITRATO senza ricorrere al giudice e quindi alle lungaggini inerenti i passaggi nei tribunali, questo significherebbe che si creerebbe una nuova posizione giuridica di coordinatore nei patteggiamenti in ARBITRATO e le questioni di questo genere potrebbero trovare delle soluzioni più celeri . Facendo un esempio terra a terra, caro Manzelli Paolo in base ad una sentenza della corte costituzionale n. 156/1991 che dichiarava l'illegittimità costituzionale dell'art. 442 cod. proc. civ. nella parte in cui non prevedeva che il giudice, quando pronuncia sentenza di condanna di pagamento di somme relative a prestazioni previdenziali, dovesse anche determinare il maggior danno subito dal titolare per la diminuzione del suo credito, applicando un indice di prezzi aggiornato, sul problema il legislatore è reintervenuto con l'art. 16 c. IV l. n. 412/1991, disponendo che l'importo dovuto dell'ente erogatore della prestazione a titolo di interesse fosse portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno subito dal titolare dopo le chiusure dovute alla pandemia del COVID19 e quindi valevole per TUTTE le attività compresa quella di Ramberti e figli, ed in pratica allo stato attuale si ha una RIVALUTAZIONE che deve essere riconosciuta per la parte eccedente il tasso di interessi legali e ciò porterebbe a determinare una modifica alla sentenza n. 196/1993 per la parte riguardante i crediti previdenziali in ordine ad interessi legali e risarcimento del maggior danno sofferto sul credito dopo la pandemia per un ritroso proposto di 2 anni (quelli di durata della pandemia stessa) e ciò varrebbe anche per le sentenze successive di condanna relative a prestazioni di assistenza e previdenza sociale obbligatoria in merito qualora si potessero verificare in ANALOGIA casi simili, dovuti a malattie professionali. Quindi, venendo al dunque, se un operaio (anche agricolo) si paga 300 euro di contributi ed il datore di lavoro ne paga a livello di assicurazione 500 per INAIL e previdenza, è chiaro che il datore di lavoro si paga 200 euro in più x 24 rate = 4.800 euro x 2% di interessi = 96 euro di eccedenza PREVENTIVA in arbitrato x 24 rate = 2.304 e questo significa che mancherebbero per il raggiungimento di 7.200 euro dei 300 euro di partecipazione contributiva = 4.896 (appunto bisogna aggiungere i 96 euro di interesse al datore di lavoro) x 2 anni = 9.792 euro/12 mesi = 816 per un part-time di apprendistato del coordinatore in arbitrato giuridico il nipote di Alessandro Ramberti che studia giurisprudenza che poi avrà anche già la possibilità di mettere da parte dei contributi del valore di 300 euro al mese e quindi in pratica e sostanza sia il datore di lavoro che tutti i giuristi si pagano 16 euro al mese in più in contribuzione (cioè 816 - 500 = 316), perciò il calcolo andrebbe riformulato con 216 x 24 rate = 5.184 x 2% = 103,68 x 24 rate = 2.488,32 e come si vede ci sono già disponibili 184,32 INCENTIVI in più rispetto ai 2.304 prospettati più sopra/2 (il lavoratore e il datore di lavoro) = 92,16 con un differenziale di perdita di inflazione, recessione e pandemia di appena 3,84 euro rispetto ai 96 euro prospettati per i contributi previdenziali e ciò significa che a livello di pensione caro Paolo Manzelli si ha una lieve inflessione di 3,84 x 12 mesi x 41 anni di lavoro = 1.889,28 che si prenderà il coordinatore in arbitrato sindacale allo scopo di evitare perdite di tempo in processi. Con 3,84 ti paghi un gelato, ma forse dai da mangiare ad un giovane che vuole farsi una posizione sociale e vuole avere la Speranza di poter fare emergere le proprie qualità (ha sbagliato il sacerdote durante all'omelia a dire che non è una cosa buona emergere, quando non deve emergere una persona, ma le sue qualità e potenzialità per TUTTA la comunità!!) e di avere la fiducia che possano dare nuovi sbocchi e nuovi impulsi alla via giuridica nelle scelte ed azioni più considerate.
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