mercoledì 26 luglio 2023

 CONTROVERSIE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA - INDICAZIONI - Cara Marta Cartabia, mi sono appena recata al sindacato da una certa signora Nicoletta che a quanto pare caro Difino e caro Manzelli NON conosce per niente la legge 11 agosto 1973 n. 533 riguardante le assicurazioni sociali, gli infortuni sul lavoro, le MALATTIE PROFESSIONALI per cui IO sono stata esonerata dal servizio di TSRM, gli assegni famigliari, nonchè OGNI altra forma di previdenza e di assistenze obbligatorie, ma anche le controversie relative alla insorgenza degli obblighi di assistenza e previdenza derivanti da contratti ed accordi collettivi. Stante l'AUTONOMIA caro Landini e Bonaccini del rapporto previdenziale (e quindi dell'obbligazione contributiva) dal rapporto di lavoro si DEVE, tuttavia, ritenere che rientrino fra le suddette controversie anche quelle tra datore di lavoro che si fondino sul rispetto di quanto stabilito dall'art. 2115 cod. civ. sull'obbligo contributivo. Alle sentenze in materia previdenziale è attribuita la PROVVISORIA esecutività (artt. 447 cod. proc. civ.). L'introduzione di tale disposizione induce a considerare il valore del principio della INCOERCIBILITA' dell'attività amministrativa. Significative sono le disoosizioni dell'art. 81 n. 533/1973 nel decretare l'irrilevanza nel contenzioso amministrativo previdenziale di PRECLUSIONI, vizi, de decadenze che riconduce i ricorsi amministrativi alla funzione originaria di strumenti di Giustizia SOSTANZIALE per l'art. 443 cod. proc, civ., dichiarando improcedibile l'azione giudiziaria se NON sono stati attivati i rimedi amministrativi, rispetto ai tradizionali privilegi della P.A. di RIESAMINARE i propri atti prima di affrontare qualsiasi giudizio, per NON mortificare la posizione del privato che per l'art. 149 disp. att. cod. proc. civ. nel consentire l'allegazione di fatti NUOVI intervenuti in corso di causa esaminatoria, SPEZZA IL MONOPOLIO della P. A: nell'attività di accertamento della sussistenza delle condizioni per il riconoscimento delle prestazioni previdenziali; l'art. 147 disp. att. cod. proc. civ. dichiara PRIVI di qualsiasi disposizione vincolante, sostanziale e processuale, gli arbitrati irrituali, le collegiali MEDICHE, quale ne sia la natura giuridica, e le CONCITAZIONI stragiudiziali intervenute anteriormente o posteriormente alla proposizione all'azione. In particolare modo la Corte Costituzionale (sent. n. 156/1991) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 442 cod. proc. civ. nella parte in cui NON prevedeva che il Giudice, quando pronuncia sentenza di condanna al pagamento di somme relative a prestazioni previdenziali, dovesse anche determjnare il maggior danno subito dal titolare per la DIMINUZIONE di valore del suo CREDITO applicando l'indice cei prezzi ISTAT. Sul problema poi si è reintervenuti con l'art. 16 c. VI l. 412/1991 disponendo che l'importo dovuto dall'ente erogatore ASL della prestazione a titolo di INTERESSE è portato in DETRAZIONE dalle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno subito dal titolare della prestazione per la diminuzione di valore del suo credito; in pratica, allo stato attuale la rivalutazione monetaria può essere RICONOSCIUTA caro Difino solo per la parte ECCEDENTE il saggio di interesse LEGALI. Con sent. n. 196/1993 in Corte Costituzionale si è dichiarato cara Cartabia per favore si vada a rivedere gli atti l'incostituzionalità dell'ert. 442 cod. proc. civ. nella parte in cui prevedeva il medesimo trattamento dei crediti previdenziali (in ordine di interessi LEGALI e risarcimento del maggiore danno sofferto dal titolare per la diminuzione di valore del suo credito e ciò valeva anche per le sentenze di condanna relative a prestazioni di assistenza SOCIALE OBBLIGATORIA. Quindi supponendo caro Difino che tu un reddito pensionistico di 15.600 esclusa la 13° mensilità di cui in proposta si decurta il 2% di interesse LEGALE = 312 euro vuol dire che ragioni su 15.288 /312 = 49 rate in supposizione sono 49 X 13 compresa la 13° = 637 euro cioè superi la rata di 312 X 2 anni di 624 euro di 13 euro l''anno in supposizione per effetto dell'inflazione aumento prezzi ISTAT e dunque sono 13 X 40 anni di servizio minimi prefissati a livello di accordi sindacali = 520 euro X 2 % di interessi legali = 10,40 che dovresti aggiungere ai 49 = 50,40 X 13 mensilità = 655,20 che quindi superano i 637 calcolati più sopra di = 18,20 che potresti rilanciare caro Difino X 13 X 40 anni di servizio = 9.464 X 2% di interesse legale = 189,28 di tasse X 13 mesi X 40 anni di servizio = 98.425,60/9.464 = 10,40 PROVA DEL 9 che i prezzi e quindi anche lo stipendio e la pensione dovrebbero aumentare di 10,40 su 49 rate minime= 509,60 all'anno con un risparmio di rispetto ai 637 iniziali = 127,40 che per log base 10 X 10 = 1.274 sia di stipendio che di pensione minima per riuscire a campare al giorno d'oggi con l'inflazione e l'aumento prezzi conseguente e questo è il calcolo che propongo a voi dei sindacati che spero venga acquisito agli atti in onore dei matematici Repetti, Guerraggio e Fragni e chi più ne ha e più ne ammetta pure Odifeddi. Spero di avere risposto ed esposto più chiaramente le sent. costituzionali per Sciarra e Petitti e pure Patroni Griffi. Grazie. 

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