martedì 1 agosto 2023

 PROPOSTE DI NOVITA' PEDAGOGICHE RIEDUCATIVE ALL'INTERNO DELLE INTERAZIONI GIURIDICHE. Al Presidente della Repubblica Mattarella Sergio, a Nordio, a Cartabia si propone come carattere di novità e pena accessoria riguardanti l'odio razziale, la propaganda o l'incitamento all'odio razziale o atti di omofobia, provocazione alla violenza, partecipazione a movimenti associazioni ed organizzazioni per scopi discriminatori o mafiosi come obiettivi pedagogico-rieducativi di dare rilievo anche alla possibilità di impiegare i soggetti criminali in attività NON retribuite a favore della collettività per almeno 6 mesi per finalità sociali o di pubblica utilità, tra cui opere di bonifica, di restauro di edifici danneggiati, attività di sostegno e assistenza di associazioni che assistono persone disabili, tossicodipendenti, anziani ed extracomunitari. Inedita la proposta per opportune attività preventive si pone anche l'obiettivo di risparmio all'interno del valore economico detentivo e dare una definizione di formazione incentrata sul tema della legalità sia formale che morale ed etica (nullum crimen, nulla poema sine lege) che a livello psico-pedagogico esprime il concetto che il reato è solo ciò che è previsto dalla legge, ma anche le condotte e gli atteggiamenti NON espressamente incriminate dalla legge perchè antisociali, e sono punibili anche quelle realtà incriminate perchè potrebbero essere socialmente pericolose al mantenimento dell'ordine pubblico. Il carattere della criminosità è impresso nella previsione legislativa ed in definitiva dalla natura penale della SANZIONE da questa prevista. Quindi considerando in astratto (come futura ipotesi delineata dalla legge) il reato è un fatto tipico che ha un carattere essenziale per cui bisogna approfondire l'analisi e la sistemazione degli elementi costitutivi della fattispecie dell'oggetto del reato e delle pene conseguenti. Considerando i fatti storici con cui si mettono a confronto gli elementi che hanno determinato il reato ci si dovrebbe basare sulla concezione sostanzialistica che è propria di tutti gli ordinamenti incentrati sul principio di legalità per lo schema proposto: 1) SOCIALMENTE PERICOLOSO, 2) RILEVANTE NELL'IDEOLOGIA O PENSIERO CHE LO HA DETERMINATO, 3) CONSIDEREVOLE NEL SUO NUCLEO DI INDIRIZZO SOCIO-CULTURALE PROVOCATORIO E CRIMINOSO, 4) CON FUNZIONE PSICO-PEDAGOGICA  ABERRANTE E DISTRUTTIVA, ANARCHICA, SOVVERSIVA, ANTI-DEMOCRATICA E DESTABILIZZANTE ALL'ORDINE PUBBLICO E ALLA MORALE ED ETICA DEONTOLOGICA, 5) PSICOLOGICAMENTE CONDIZIONANTE ED ISTIGATORIO. 

1) CONCEZIONE ILLUMINISTICO LIBERALE - svolgere a livello rieducativo una funzione indivudualistico-GARANTISTA della certezza e dell'uguaglianza giuridica contro l'arbitrio del potere esecutivo e giudiziario, anche se può ostacolare la difesa sociale costituendo patteggiamenti che possano dare soddisfazione di EQUILIBRIO giudiziario con CAUZIONI; 

2) SCELTA COLLETTIVI8STICO-UTILITARISTA di difesa sociale, per esigenze di immediato adeguamento al diritto penale per la mutevole realtà sociale desumendo nelle pericolosità dei fatti derivazioni di fonti extralegali, elidendo già a priori in parte la certezza giuridica per 1/3 proposto assurgendo quindi a programma di strumento legale il tentato totalitarismo o le fasi rivoluzionarie che è stato gradualmente abbandonato a favore di una maggiore legalità col ritorno di sistemi più garantisti. 

3) ACCOGLIENZA FORMALE-SOSTANZIALE In uno sforzo giuridico di SINTESI tra certezza e giustizia prevede una PROTEZIONE di VALORI costituzionalmente tutelati che NON siano incompatibili fra di loro e perciò si propone un termine di rischio alla garanzia della tutela in previsione di un 20% proposto.  Infatti se i reati sono costituiti da elementi oggettivi ci si deve fondare su 3 elementi fondamentali: CONDOTTA, EVENTO CAUSALITA' a cui si aggiunge in proposta PSICOLOGIA per gli elementi negativi quali assenza di discriminanti che renderebbero lecito un fatto altrimenti criminoso di cui all'artt. 50 e seg. del cod. pen. 

Nello studio degli elementi SOGGETIVI della riferibilità psichica cari Aurigemma e Zamparetti in rappresentanza si propone la novità del PRINCIPIO DI MATERIALITA' che si estrinseca dai reati che parte dalla condotta in genere di organizzazione mafiosa, mentre per quanto riguarda gli eventi che determinano i reati si propone il PRINCIPIO DI MORALITA' O ETICA per cui sono sopravvenuti legati a rapporto di causalità o di AZIONE ma anche di OMISSIONE (il NON fare ciò che si ha l'obbligo di fare può divenire reato e può significare compartecipazione o collaborazione, oppure atteggiamento eversivo!!). Per principio di offensività di cui chiedeva oggi don Renato Bartoli si deve considerare la lesione o messa in pericolo non solo di un bene giuridico, ma anche del suo significato simbolico e soprattutto si deve anche cercare di mantenere il NON esaurirsi della mera violazione di un dovere di UBBIDIENZA non solo alla norma statale, ma anche e soprattutto al suo valore costituzionale culturale e politico-sociale-democratico. Il sistema di reati deve tutelare gli interessi individuali, pubblici, sociali che hanno un valore che può divenire FONTE normativa e fonte di buon comportamento e si delinea perciò in tale senso il principio di SOGGETIVITA' di reato materiale che appartenga psichicamente al soggetto per in proposta DOLO o COLPA superiore ad 1/3 del valore morale oggettivo in proposta e quindi per intenderci caro Nordio se qualcuno mi distruggesse volutamente il computer siccome costava 300 euro per lo meno me ne deve dare 100 più l'aggravante morale dei documenti in essi contenuti che hanno un valore del 20% per la destabilizzazione psichica che subirei (pensa che trovata eh Zamparetti!!) se non potessi più consultare a proposito della lettura di stamani su Mosè che si andava a consultare nella tenda con Dio a cercare ispirazioni ed illumniazioni utili a tutto il popolo, dicevo che ciò vale a livello pratico pratico altri 60 euro e quindi dovrebbero darmi più della metà del valore del computer poi se nell'atteggiamento c'era una psicosi sovversiva (sentite questa che è bellissima per favore) allora mi devono dare altri 60 euro per un totale di 220 euro con una perdita nel rischio di 80 euro di risparmio/ 2 psicologi periziatori = 40 euro della perizia per minimo 20 perizie proposte = 800 euro da cui si tolgono i 300 del computer = 500 euro netti e quindi gli psicologi si beccano 250 euro l'uno meno i 30 euro di tassazione obbligatoria per 60 euro totali PROVA DEL 9 che finiscono per creare il sorvegliante psico-pratico (uuu uuu sentiamolo questa figura??) cioè un sorvegliante carcerario o di comunità terapeutica che viene istruito anche a livello psico-pedagogico con 60 euro X 21 regioni = 1.260 iniziali per imparare il mestiere in modo da seguire meglio passo passo il criminale all'uscita dal carcere coabitando inizialmente con lui in appoggio in locali adibiti da telecamera di sorveglianza come carceri domiciliari per un tempo di 2 anni proposti specie se hanno commesso delitti di omicidio di donne per gelosia ossessiva, omicidi omofobi, atti di anarchia o di carattere neofascista o anti-democratico. Dopo 2 anni di ingaggio e di apprendistato il sorvegliante speciale della Procura delle Repubblica che ha studiato psico-pedagogia carceraria riabilitativa aggiungerà al suo ingaggio altri 220 euro = 1480 euro totali. Per non imputabili invece essendo una autentica colpevolezza inconcepibile, si ritengono quelle cause che escluderebbero la riferibilità del fatto a qualsiasi altro soggetto che ha praticato violenza fisica, che ha seguito cause di forza maggiore o è vittima di caso fortuito. E sentite bene questa per favore cari Aurigemma e Zamparetti all'agente del delitto si è autorizzati a muovere il giusto e paternale RIMPROVERO nella forma del MEA CULPA (ah però) che a quanto pare NON si recita molto in Chiesa, ma lo vogliamo ripetere caro Vescovo Anselmi, Turazzi, Delpini e persino Papa Bergoglio il MEA CULPA meglio conosciuto come ATTO PENITENZIALE?? "Confesso a Dio onnipotente ed a voi fratelli e sorelle che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e OMISSIONI per mia (ci si batte il petto) per MIA colpa, mia grandissima colpa. E supplico la beata sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi fratelli e sorelle, di pregare per noi (plurale maiestatis)  il Signore Dio nostro, cioè in sostanza se uno fa del male E' ANCHE COLPA MIA!!! Questo principio ha ottenuto conferme attraverso una sentenza della corte costituzionale che rende in parte scusabile l'ignoranza della legge specie riguardo le interazioni psicologiche a livello penale quando sia inevitabile soprattutto per la legge u7 febbraio 1990 n. 19 che ha modificato i criteri di imputazione delle circostanze aggravanti che oggi possono essere imputate a chi ha commesso un reato solo se comprendeva pienamente ciò che stava facendo, e se era cosciente dell'errore di valutazione a considerare minaccia, ostacolo o problema un soggetto che gli avrebbe impedito di progredire, di avere successo o di avere soddisfazione come Caino per Abele insomma bisogna considerare meglio la NATURA dell'individuo per determinare la natura del reato se no non si distingue il vero delitto anche di opere e la CONTRAVVENZIONE cosa importante dal punto di vista materiale (appunto, tanti e tanti appunti!!). Questa è la sostanziale proposta. 


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