PROPOSTA DI NUOVE INTESE SULL'ANTITRUST. Il presupposto tradizionale della disciplina antitrust muove dalla constatazione che il mercato è tanto più efficiente quanto più vicino al regime concorrenziale perfetta. L'economia classica è pervenuta alla conclusione che mentre la concorrenza è capace di indirizzare le risorse disponibili verso chi le valuta di più, garantendo la maggiore soddisfazione individuale e complessiva, il monopolio permette di raggiungere il massimo profitto vendendo la quantità di beni inferiore a quella che si sarebbe venduta in regime concorrenziale a prezzi però più elevati, con effetti negativi sotto il duplice profilo allocativo e distributivo. Perciò si discute di effetto redistributivo che consiste nel maggior prezzo pagato dall'insieme dei consumatori che acquistano i beni dal monopolio rispetto al prezzo che avrebbero pagato in regime concorrenziale, in modo che si possa equilibrare i prezzi al consumo fra il prezzo minimo che avrebbero pagato i consumatori in regime di concorrenza e il prezzo di acquisto di risorse e prodotti che altrimenti non verrebbero venduti. La disciplina a tutela si propone di evitare che si producano effetti disallocativi e redistributivi proprie delle posizioni di monopolio, intervenendo su 3 distinte manifestazioni dei comportamenti restrittivi della concorrenza. Il diritto antitrust vieta alle imprese, sotto pena di nullità, di stipulare tra di loro qualunque intesa che abbia per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente, il gioco della concorrenza su una parte sostanziale di mercato rilevante specie riguardo le energie di luce e gas. Nel termine INTESA quindi si ricomprendono gli accordi con lo Stato, in atti da cui discende l'obbligo giuridico di tenere un comportamento per pratiche concordate gentlemen's agreement non vincolanti giuridicamente fra cui le deliberazioni ed i consorzi, associazioni di imprese e simili. Sotto questa definizione, quindi, i gruppi di società rappresenterebbero un unica impresa controllata e perciò non costituirebbero autonomi centri di imputazione dell'attività ricomprendendo nella definizione soggetti che esercitano attività che sarebbero altrimenti escluse dalla normativa come professionisti, artisti e letterati. Quanto al concetto di mercato rilevante esso gtrova una definizione sia nel territorio sia a livello merceologico facendo eccezione per pratiche che si riferiscono ad imprese che per natura dei beni prodotti o dei servizi offerti, siano in concorrenza con imprese operanti su territori meno estesi e per materiali facilmente deteriorabili e quindi non trasportabili in lunghe tratte. Quindi in tale profilo si comprendono beni o servizi considerati analoghi dal consumatore per prezzo, uso e soprattutto qualità. Si propone di applicare un sistema di elasticità INCROCIATA, determinato dal rapporto tra l'incremento (o decremento) della domanda di un bene e l'infinitesima variazione di prezzo del bene oggetto della pratica in modo da stabilire un valore convenzionale per elasticità incrociata superato il quale 2 beni si considerano appartenenti allo stesso mercato. Esempio?? Repetti tu devi fare un servizio fotografico in cui entra in gioco l'artista X al prezzo di 3.000 euro per uso di drone con uno scarico dell'IVA del 22% = 660 euro e nel contempo devi montare una caldaia al prezzo sempre di 3.000 euro con gli incentivi dei monopoli di stato del 65% = 1.950 con un differenziale di IVA di 22% su 1.950 = 429 euro ti appare chiaro che ci rimetteresti come caldaista fra 660 e 429 = 231 euro che dovresti togliere dal servizio fotografico per un valore effettivo di 2.769 euro ed una IVA effettiva di 22% = 609,18 e quindi una differenza di 660 - 609,18 = 50,82 che potresti avere di risparmio su luce e gas (ah però quanto è interessante questo antitrust???) e così se decidi di dividere per 2 partecipanti sia il mitico fotografo che il caldaista i 50,82 per 25,41 ciascuno di risparmio potresti anche fare risparmiare i clienti di 25,41/2 = 12,70 e ciò potrebbe significare che il cliente in oggetto potrebbe spendere effettivamente per la caldaia 1950 - 12,70 = 1.937,30 per cui lo stato per risparmio energetico l'anno seguente deve restituire 1937,30/2 = 968,65 in 10 anni e quindi in definitiva 96,86 euro l'anno per arrotondamento in difetto 96 euro l'anno risparmiando 1 euro che può essere utilizzato per altri bonus così come poi il fotografo su 2.769 - 12,70 = 2.756,30 con IVA 22% = 606,38 risparmia 3 euro che aggiunti ad 1 euro fanno 4 euro e su almeno 15 contrattoni = 60 euro su luce e gas anzichè 50,82 e quindi signori e signore tutti ci possono guadagnare in sconto su luce e gas da questo accordo in antitrust 60 - 50,82 = 9,18 euro e facciamo un regalino pure a don Dino che domani fa l'anniversario di sacerdozio e che quindi questo inverno potrà stare più caldo e più tranquillo. Fare davvero il bene di qualcuno significa fare il bene di tutti con il coraggio di postare la proposta per diretta posta per fare in modo che tutti la possano vedere e che molti vi possano con i pollici alti aderire .
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